lunedì 27 gennaio 2014

Detrazioni fiscali del 65%

Detrazioni fiscali del 65% (ex 55%) per interventi di riqualificazione energetica degli edifici

Dal gennaio 2007 (Legge Finanziaria 2007) è attivo un meccanismo che premia i lavori di riqualificazione energetica su edifici esistenti.
Il DL 63 del 4 giugno 2013 s.m.i. ha previsto un innalzamento della percentuale della spesa detraibile, che passa dal 55% al 65%, e una proroga sulla data limite per l’effettuazione dei lavori:
  • 31 dicembre 2013 per i lavori effettuati su singole unità immobiliari;
  • 31 dicembre 2014 per i lavori effettuati su parti comuni di condomini o su tutte le unità immobiliari di cui si compone un condominio.
Di cosa si tratta?
Si tratta di detrazioni d’imposta Irpef o Ires pari al 65% delle spese sostenute, entro un limite massimo di detrazione, per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardino:
1. riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento (detrazione massima 100.000 euro),
2. miglioramento termico dell’edificio: finestre comprensive di infissi; interventi di isolamento termico su pareti; coperture; pavimenti (detrazione massima 60.000 euro),
3. installazione di pannelli solari (detrazione massima 60.000 euro),
4. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (detrazione massima 30.000 euro).
La detrazione è ripartita in 10 rate annuali e permette di detrarre i costi sostenuti sia per i lavori edili che per le prestazioni professionali.
Le spese sostenute per tali interventi sono detraibili purché l’edificio al quale ci si riferisce ricada nella classificazione “edificio esistente”: la prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’IMU, se dovuta.
In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio:
a. essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento (tranne nel caso in cui si installano pannelli solari);
b. nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità;
c. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo nel caso la volumetria resti inalterata. Restano esclusi, quindi, gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.
Chi può usufruirne?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
a. le persone fisiche titolari di un diritto reale sull’immobile, i condomini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), gli inquilini, chi detiene l’immobile in comodato;
b. i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
c. le associazioni tra professionisti;
d. gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Cumulabilità con altre agevolazioni e aliquota IVA applicabile
La detrazione d’imposta del 65% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio).
Inoltre, dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.
Pertanto, il contribuente deve scegliere se beneficiare della detrazione o fruire dei contributi comunitari, regionali o locali.
Per completezza si segnala che per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda del 65%, non sono state introdotte particolari disposizioni in merito alla aliquota Iva applicabile.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, pertanto, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.
A questo proposito, si evidenzia che la Finanziaria 2010 ha disposto che il regime agevolato dell’Iva diventa permanente (in precedenza era stata invece fissata al 31 dicembre 2011 la data di validità dello stesso). Il regime agevolato prevede l’applicazione dell’Iva ridotta al 10% per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali. Per usufruire dell’agevolazione non occorre indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata.
Condizioni necessarie per usufruire della detrazione
Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica richiesta sostenuti entro il 31 dicembre 2013 (31 dicembre 2014 per condomini).
In relazione agli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica delle strutture opache e delle finestre, nonché a quelli relativi agli impianti di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda, sono detraibili le seguenti spese:
1. interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie:
  • fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
  • fornitura e messa in opera di materiali ordinari per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
  • demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
2. interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi:
  • miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
  • miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
3. interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda:
  • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici;
  • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio sono spese detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alle forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.
Adempimenti necessari
Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche è necessario acquisire i seguenti documenti:
1. l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori;
2. l’attestato di certificazione energetica, prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni;
3. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto MSE 19.02.07 o allegato F del decreto MSE 07.04.08, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può essere compilata anche dall’utente finale.
L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.
Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea copia dell’attestato di certificazione energetica e la scheda informativa, relativa agli interventi realizzati.
La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica.
Riferimenti normativi
Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006 - istituzione del regime di detrazione fiscale);
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 19 febbraio 2007 (modello di scheda informativa per interventi);
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 11 marzo 2008 (valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale; valori limite per la trasmittanza termica);
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 7 aprile 2008 (modello di scheda informativa per la sostituzione di finestre; procedura per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale);
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 6 agosto 2009 (valori limite COP/EER pompe di calore elettriche e a gas);
Decreto Legge n. 63 del Ministero dello Sviluppo, 4 giugno 2013 e successiva legge di conversione 3 agosto 2013, n.90 (proroga dei termini e innalzamento della percentuale a 65%).
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agevolazioni fiscali per risparmio energetico
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detrazioni per riqualificazione energetica
Per informazioni:Infoenergia
indirizzo e-mailsportelloenergia@comune.cinisello-b...
telefono02.95711259
sito webwww.infoenergia.eu

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